PERCHE' TRASCRIVERE IL COMPROMESSO

Nonostante la firma del preliminare il venditore:

potrebbe vendere lo stesso immobile ad altre persone ovvero costituire su di esso diritti reali di godimento;
potrebbe iscrivere ipoteche sull’immobile.
potrebbe “subire” azioni sull’immobile da parte di terzi (pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali, ecc.).

Attraverso la trascrizione del preliminare nei Registri Immobiliari, altre eventuali vendite dello stesso immobile e in genere tutti gli atti fatti o “subìti” dal promittente venditore non pregiudicano i diritti del promissario acquirente.

La trascrizione dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Se, dopo aver firmato il preliminare, una delle parti si rifiuta senza motivo di procedere alla compravendita, l’altra può pretenderla dal giudice instaurando una causa. Si tratta dell’esecuzione in forma specifica prevista dall’art. 2932 del codice civile.

La sentenza del Tribunale rende quel preliminare “definitivo”: la proprietà passa all’acquirente e il prezzo deve essere pagato. Le clausole che regolano la vendita decisa dal giudice sono quelle del preliminare, oltre alle garanzie di legge.


A prescindere dalla trascrizione o meno, il contratto preliminare deve essere registrato entro 20 giorni dalla data della sua sottoscrizione. In caso di registrazione dopo i 20 giorni, le sanzioni previste possono essere sanate con un ravvedimento operoso.


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